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Statuto dell’Associazione NoLoKa

Testo dello Statuto allegato all’atto costitutivo del 1° settembre 2026, registrato presso l’Agenzia delle Entrate il 30/09/2026. In caso di discrepanze fa fede il documento originale depositato.

Art. 1 – Denominazione, qualifica e normativa applicabile

È costituita l’associazione denominata “NoLoKa” (di seguito, “Associazione”). L’Associazione opera senza scopo di lucro e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2 – Sede e durata

L’Associazione ha sede legale in Via dei Transiti 21, 20127 Milano (MI). Il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare svolge, in via principale, attività di interesse generale: attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse iniziative di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; promozione della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ove applicabile.

Le attività sono finalizzate, in particolare, alla rigenerazione e al miglioramento del quartiere, alla cura e valorizzazione di spazi e verde, al contrasto al degrado attraverso bellezza, decoro e partecipazione civica, nonché alla realizzazione di attività teatrali, culturali, artistiche, ricreative, ginnico-motorie e di benessere.

Art. 4 – Attività diverse, raccolta fondi e volontari

L’Associazione può esercitare attività diverse, purché secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti e alle condizioni di legge. Può inoltre svolgere attività di raccolta fondi. I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito; possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Patrimonio, entrate e divieto di distribuzione

Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili, fondi di riserva, erogazioni liberali, lasciti e ogni altra risorsa acquisita legittimamente. Le entrate comprendono quote associative, contributi, donazioni, proventi delle attività, raccolte fondi e ogni altra entrata lecita.

È vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Eventuali avanzi sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio.

Art. 6 – Associati

Possono essere associati le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e ne accettano lo Statuto. Gli associati saranno registrati nel libro degli associati. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, prendere parte alle assemblee, esprimere un voto ciascuno, eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Devono rispettare Statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali, versare la quota annuale se stabilita e mantenere comportamenti coerenti con le finalità dell’Associazione. Sono esentati dal pagamento della quota sociale i soci fondatori e i membri del Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde per recesso, decesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa, qualora prevista, dopo sollecito. L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, violazione dello Statuto o comportamento lesivo dell’Associazione. La deliberazione è motivata e comunicata all’interessato, che può ricorrere all’Assemblea entro 30 giorni.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Tesoriere. Gli organi sociali sono eletti dall’Assemblea, salvo quanto previsto per il primo Consiglio Direttivo dall’atto costitutivo.

Art. 8 – Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con gli obblighi associativi. È convocata dal Presidente almeno una volta l’anno e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati. La convocazione indica ordine del giorno, data, ora e luogo o modalità telematica.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto. Ogni associato ha diritto a un voto. L’Assemblea nomina un Presidente e un Segretario verbalizzante della singola riunione.

L’Assemblea approva il bilancio, nomina e revoca i componenti degli organi sociali, approva gli indirizzi generali dell’Associazione, delibera sulla responsabilità degli amministratori, approva eventuali regolamenti, delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, scelti tra gli associati. Dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo cura l’attuazione delle deliberazioni assembleari, amministra l’Associazione, predispone il bilancio e delibera su ogni materia non riservata all’Assemblea.

Art. 10 – Presidente e Tesoriere

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, salvo la prima nomina effettuata dall’atto costitutivo. Ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede Assemblea e Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, cura la gestione economico-finanziaria, la contabilità, la conservazione della documentazione e la predisposizione del bilancio.

Art. 11 – Libri sociali e bilancio

L’Associazione tiene il libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri obbligatori per legge. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il bilancio è redatto secondo la normativa applicabile e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 12 – Sede e proprietà di terzi

L’Associazione può utilizzare come sede immobili di proprietà di terzi offrendo in cambio il rimborso delle spese sostenute dal proprietario per l’agibilità, l’abbellimento e la messa in sicurezza dell’immobile, senza che queste costituiscano canone, compenso o distribuzione indiretta di utili. In caso di delibere che approvino rimborsi spese a favore del socio proprietario dell’immobile, il consigliere interessato si astiene dalla votazione.

Art. 13 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea nomina uno o più liquidatori e stabilisce le modalità della liquidazione. Il patrimonio residuo è devoluto al WWF o simile associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti.

Milano, 1° settembre 2026

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